Editoriali ABC: Salute e Benessere

Delega del consenso
Delega del consenso non è cedibile ad altri

La delega del consenso a terzi, data l’estrema delicatezza e importanza del consenso informato, nei casi di difficoltà a manifestarlo direttamente, deve avere tutti i crismi della legalità e quindi essere formulata in modo esplicito e in termini esaurienti. La delega del consenso non è cedibile ad altri. Quindi, qualora il rappresentante legale del paziente non possa per qualche impedimento intervenire nella circostanza che lo richiede e dare l’assenso richiesto, egli non può comunque delegare un terzo soggetto e l’intervento terapeutico deve essere sospeso. Questa delega può essere anche liberamente revocata in tempi successivi.


Consenso Informato espresso tramite il legale rappresentante

Il Consenso Informato può essere ottenuto anche da un legale rappresentante del paziente.

 

Il rappresentante legale. La possibilità di rivolgersi al rappresentante legale è sancita e delimitata dal Codice di Deontologia Medica nei seguenti termini: ”Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria”.

 

L’opposizione del rappresenta legale. Il legale…(leggi tutto)

Delega del consenso non è cedibile ad altri

La delega del consenso a terzi, data l’estrema delicatezza e importanza del consenso informato, nei casi di difficoltà a manifestarlo direttamente, deve avere tutti i crismi della legalità e quindi essere formulata in modo esplicito e in termini esaurienti.

 

La delega del consenso non è cedibile ad altri. Quindi, qualora il rappresentante legale del paziente non possa per qualche impedimento intervenire nella circostanza che lo richiede e dare l’assenso richiesto, egli non può comunque delegare un terzo soggetto e l’intervento terapeutico deve essere sospeso.

 

Questa delega può essere anche liberamente revocata in tempi successivi.

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Pagina aggiornata al: 08/02/2010

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