In mancanza del consenso informato, nel caso si proceda ugualmente a un intervento terapeutico, si configurano reati di varia natura e gravità che possono comportare responsabilità penali per il medico che non ha rispettato l’obbligo del consenso informato. Fa eccezione l’intervento d’urgenza quando questo è l’unica condizione perché la sopravvivenza del paziente. Anche in questa circostanza il medico deve provvedere a munirsi di testimoni attendibili che confermino le condizioni estreme in cui ha dovuto operare.
Il Consenso Informato nell’ambito della Medicina Legale prevede una gradazione dei reati quando l’atto medico-chirurgico è compiuto senza il preventivo Consenso Informato del paziente nei casi in cui non ci siano le condizioni di improcrastinabile urgenza.
Le tipologie di reato sono in generale le seguenti:
- violenza privata, se l'atto medico imposto al paziente non produce patologie permanenti;
-lesione personale volontaria, se l’atto medico determina una lesione dell’integrità psico-fisica della persona;
- omicidio preterintenzionale, se provoca la morte del paziente.
Salvo restando le condizioni immodificabili per ottenere il Consenso Informato bisogna considerare il caso che un eventuale rifiuto sia stato espresso in tempi…(leggi tutto)
Il Consenso Informato cambia di fronte all’assistenza d’urgenza.
L’art.35 del Codice di Deontologia Medica detta: ”Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili."
La norma deontologica ricorda ancora una volta il dovere del medico di curare anche senza il Consenso Informato dell'interessato, che sia incapace a manifestare la propria volontà, quando il trattamento è improcrastinabile e vi sia pericolo della vita.
L’obbligo giuridico. Quello del medico è un vero e proprio obbligo giuridico, la cui…(leggi tutto)
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