Il principio costituzionale dell’autodeterminazione del malato, in relazione alle terapie e in generale alla propria salute, ha un carattere di volontà prioritaria che viene meno in alcune circostanze, come ad esempio l’eutanasia e il suicidio assistito. Il codice deontologico del medico esclude senza eccezione qualsiasi intervento diretto e indiretto che possa portare alla morte del paziente e quindi in questi casi l’autodeterminazione del malato non può essere accettata. Ogni comportamento contrario pregiudica alla radice il mandato etico del medico con gravi sanzioni.
Il Consenso Informato, salvo nel caso di trattamenti sanitari obbligatori per legge, è da considerare come il fondamento dell’atto medico.
La volontà del paziente non può quindi essere sostituita né trasgredita anche se per fini benefici.
Deve prevalere la volontà del paziente. Questo principio deriva da quelli sanciti dalla Costituzione circa l’inviolabilità della libertà personale e il riconoscimento del diritto alla salute. Il soggetto-paziente ha quindi il diritto all’autodeterminazione come garanzia da ogni interferenza illegittima. Gli articoli della Costituzione su questa materia sono gli artt.13 e 39.
Il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.) specifica che la Costituzione…(leggi tutto)
Il Consenso Informato è stato messo di recente in relazione all’eutanasia.
Il Codice di Deontologia Medica in relazione all’assistenza dei malati terminali, detta: ”Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte”.
No all’eutanasia. La dizione del Codice, estremamente sintetica, esclude la possibilità di interpretazioni contraddittorie.
Essa si propone esplicitamente e direttamente di ribadire, senza alcun possibile equivoco, il divieto per il medico di effettuare o favorire trattamenti diretti a provocare la morte del malato anche in presenza di un Consenso Informato.
No all’eutanasia…(leggi tutto)
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