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Per quantificare il danno biologico esiste una procedura

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Quantificare il danno biologico. Per quantificare il danno biologico è necessario attenersi a una procedura che consenta di raccogliere tutti gli elementi in grado di giustificare l’entità del risarcimento.

 

1° PASSO: l’individuazione della patologia. All’insorgere del danno biologico è indispensabile interpellare un medico.
Di solito è il medico che visita per primo il paziente a fornire le indicazioni su come gestire la patologia.

 

2° PASSO: gli approfondimenti clinici. Dopo il primo intervento bisogna provvedere ad approfondimenti diagnostici con esami specifici.

 

3° PASSO: il programma riabilitativo e i trattamenti terapeutici. Il medico specialista definisce un programma di riabilitazione in rapporto al danno funzionale.
In particolare i trattamenti possibili sono: farmacologici, fisioterapeutici, fisiokinesiterapeutici.

 

4° PASSO: la prognosi e la strategia legale. In seguito alla valutazione clinica il medico specialista elabora una prognosi e definisce i tempi del recupero, comunicandoli all’avvocato del danneggiato che così può programmare la strategia giuridica di tutela della persona rapportandosi con il medico legale.

 

5° PASSO: le rivalutazioni. Nella prospettiva della riabilitazione il medico specialista segue il paziente nel suo percorso con possibili rivalutazioni del’iter con le quali può indicare:
- un ulteriore proseguimento del trattamento;
- la necessità di ulteriori accertamenti clinici o consulenze;
- la sospensione della terapia in caso di guarigione.

 

6° PASSO: la stima del danno biologico. Chi ha subito il danno biologico deve infine sottoporsi alla valutazione delle conseguenze dell’evento che lo ha colpito, in rapporto ad eventuali postumi, per poter correttamente quantificare il danno biologico.
Il medico legale concluderà tutto l’iter documentario con una relazione finale da presentare a chi deve risarcire il danno sottolineando in particolare se si sono configurate lesioni permanenti invalidanti.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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