Tabelle di Milano: per valutare i danni

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Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Le tabelle di Milano. Per la valutazione del danno biologico si fa riferimento alle tabelle di Milano. Eccone una sintesi sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio per la giustizia civile del capoluogo lombardo.

 

La versione finale delle Tabelle di Milano - varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 (cfr. www.unarca.it) - si riferisce alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica attribuendo un nuovo valore al “punto” e rivalutandolo al 2009 rispetto ai valori precedenti con aumenti percentuali di volta in volta specificati secondo la diversa casistica.

 

La nuova giurisprudenza. A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, è indicata anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati in relazione al danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.

 

La perdita del rapporto parentale. Sulla base dei valori di effettiva liquidazione adottati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l’Osservatorio propone anche l’adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale (che colpisce la persona e non i suoi beni) causato dal danno biologico di terzi (morte di un congiunto) e quindi dalla perdita del rapporto parentale con relative difficoltà pratiche e sofferenze; allo scopo una specifica tabella prevede una forbice allo scopo di valutare tutte le circostanze del caso concreto.
Le circostanze prese in esame sono la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o meno di questi ultimi, a qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

 

Esempi di liquidazioni:
- A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio: da Euro 150.000,00 a Euro 300.000,00.
- A favore del figlio per la morte di un genitore: da Euro 150.000,00 a Euro 300.000,00.
- A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto. da Euro 150.000,00 a Euro 300.000,00.
- A favore del fratello per la morte di un fratello: da Euro 21.711,00 a Euro 130.266,00.
- A favore del nonno per la morte di un nipote: da Euro 21.711,00 a Euro 130.266,00.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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