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Assicurazione privata e Medico Legale: stretto rapporto

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 11/12/2009

Il Medico Legale in rapporto all’assicurazione privata ha un ruolo di certificazione determinante: da lui dipende la liquidazione o meno del danno.

 

Gli eventi assicurati. L'assicurazione privata, regolata dagli artt. 1882-1932 del c.c., è il contratto col quale l'assicurato, pagando un premio, acquista il diritto di farsi risarcire dall'assicuratore, entro i limiti convenuti, del danno a sé prodotto da un sinistro, ovvero di ricevere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882).

 

I contraenti. Questa forma di assicurazione privata dipende dalla libera iniziativa del contraente e dell'impresa. Soggetti del contratto di assicurazione sono: l'assicuratore o impresa e il contraente.
Il contraente può essere diverso dall’assicurato.
L'assicurazione privata può essere sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.) e contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.).

 

Assicurazione sulla vita. Questa assicurazione si basa su di un evento a ricorrenza sicura (morte) ma imprevedibile rispetto al tempo (evento-morte).
Sono contemplate due forme principali di evento rappresentate l'una dalla morte prematura dell'assicurato (premorienza), l'altra dalla permanenza in vita di costui oltre una determinata età (sopravvivenza).

 

I vari tipi di assicurazione sulla vita:

• Assicurazione per il caso di morte. Garantisce il pagamento al beneficiario superstite della somma pattuita allorché si verifica la morte prematura dell'assicurato.

• Assicurazione per il caso di vita. Prevede il pagamento della somma pattuita quando l'assicurato sopravvive a una determinata scadenza.

• Assicurazione mista. Prevede il pagamento da parte dell’assicuratore in un’epoca stabilita nel caso che l’assicurato sia ancora in vita, o alla sua morte se questa avverrà prima della data stabilita.

• Assicurazione per la vita intera. È la più frequente e garantisce il pagamento del capitale alla morte dell’assicurato, in qualsiasi epoca avvenga dopo la stipulazione della polizza.

• Assicurazione temporanea di puro rischio. Prevede il pagamento del capitale purché la morte avvenga in un periodo d’anni prestabilito.

• Assicurazione a termine fisso. Il pagamento della somma assicurata avviene nella data prestabilita se l’assicurato e ancora in vita o se è già deceduto.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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